Art. 44.
(Acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell'autorità giudiziaria e acquisizione di copie di atti o informazioni da parte del Ministro delle informazioni per la sicurezza).

      1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi sia degli organismi informativi sia dell'Autorità nazionale per la sicurezza,

 

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l'autorità giudiziaria indica nel modo più specifico possibile nell'ordine di esibizione il documento, l'atto o la cosa oggetto della richiesta.
      2. L'autorità giudiziaria, salvo casi di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nell'espletamento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
      3. Quando ha motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti siano inconferenti o incompleti, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione e a sequestro, informando il Ministro delle informazioni per la sicurezza perché un suo delegato possa assistere alle operazioni.
      4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa, originati da un organismo informativo estero, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa sono trasmessi immediatamente al Ministro delle informazioni per la sicurezza perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni.
      5. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose in originale o in copia per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa, il documento, l'atto o la cosa sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
      6. Nelle ipotesi previste nel comma 5, entro sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. In tal caso trovano applicazione le disposizioni in materia di segreto di Stato. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine indicato, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.
      7. Il Ministro delle informazioni per la sicurezza può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice
 

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di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni e, in specie, per le esigenze anche ispettive degli organismi informativi. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare il Ministro delle informazioni per la sicurezza all'accesso diretto al registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.